IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  concernenti  le  modalita'  di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18  maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino  idrografico  possono
essere redatti ed approvati  anche  per  sottobacini  o  per  stralci
relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»,  ed  in  particolare  il  comma  2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183,  sono  prorogate,  fino  alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284,  recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del  3
aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di  cui
alla legge n. 183 del 1989»; 
  Visto l'art. l, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, recante «Misure  straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Vista  la  citata  legge  n.  13  del  2009,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge n. 208  del  2008  che,  nelle  more
della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di
bacino fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2  dell'art.  63  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di intesa
con il Ministro dell'ambiente in data 1° luglio 1989, con il quale il
Bacino del fiume Serchio  e'  individuato  quale  Bacino  pilota,  in
ottemperanza al disposto dell'art. 30 della citata legge n.  183  del
1989; 
  Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  «Disposizioni
integrative della citata legge n. 183 del  1989»  ed  in  particolare
l'art. 8, con  il  quale  si  stabilisce  che  al  bacino  pilota  si
applicano le disposizioni in materia di  funzioni,  di  organi  e  di
interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 12
della medesima legge; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
gennaio 1992 costitutivo dell'Autorita' di bacino  pilota  del  fiume
Serchio; 
  Visto il vigente Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del
bacino  del   fiume   Serchio   (P.A.I.),   adottato   dal   Comitato
istituzionale con delibera n. 132 del 5 ottobre 2004 ed approvato dal
Consiglio regionale della Toscana con  deliberazione  n.  20  del  1°
febbraio 2005; 
  Vista la delibera del Comitato istituzionale n. 168 del 21 dicembre
2010 che ha disposto l'adozione, ai sensi dell'art.  68  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e, per quanto possa e occorra,  ai  sensi
della legge n. 183 del 1989 nei limiti dell'art. 175,  comma  1,  del
medesimo decreto legislativo,  del  «Progetto  di  piano  di  bacino,
stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume  Serchio  (P.A.I.)  1°
Aggiornamento», costituente variante  al  vigente  Piano  di  bacino,
stralcio  «Assetto  idrogeologico»,  e  delle  relative   misure   di
salvaguardia; 
  Dato atto che  in  data  9  febbraio  2011  e'  stata  disposta  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Toscana  della  notizia  di  adozione  del   suddetto
«Progetto di piano di bacino, stralcio  per  l'assetto  idrogeologico
del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» e  relative  misure  di
salvaguardia e che per i successivi novanta  giorni  il  Progetto  di
piano e' stato  messo  a  disposizione  per  la  consultazione  e  la
presentazione  di  osservazioni  da  parte  di  chiunque  vi   avesse
interesse; 
  Dato  atto  che  in  data  28  marzo  2012  e'  stata  disposta  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  e  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana della notizia di apertura di una nuova fase  di
osservazioni,  per  la  durata  di  30  giorni,  sulle  modifiche  da
apportare  al  «Progetto  di  piano  di  bacino,  stralcio   "Assetto
idrogeologico''  del  fiume  Serchio  (P.A.I.),   1°   Aggiornamento»
conseguenti agli incontri suddetti; 
  Dato atto che  complessivamente  sono  pervenute  all'Autorita'  di
bacino n. 155 osservazioni  richiedenti  modifiche  da  apportare  al
piano, fra le quali i  pareri  espressi  dalla  Regione  Toscana  con
deliberazioni di Giunta regionale n. 751 del 5 settembre  2011  e  n.
317 del 23 aprile 2012; 
  Dato  atto  che,  mediante  la  convocazione   degli   incontri   e
l'emanazione dei pareri da parte della Giunta regionale richiamati ai
capoversi precedenti, la  Regione  Toscana  ha  inteso  espletare  le
procedure di sua competenza previste dall'art. 68, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Viste le sedute del Comitato tecnico dell'Autorita' di  bacino  del
16 febbraio 2012 e del 27 giugno 2012, nelle  quali  le  osservazioni
alla  proposta  di  piano  sono  state  esaminate  e  discusse  e  in
particolare vista la seduta del 3 luglio  2012  che  ha  approvato  a
maggioranza le controdeduzioni  alle  osservazioni  e  il  «Piano  di
bacino, stralcio "Assetto idrogeologico'' del fiume Serchio (P.A.I.),
1° Aggiornamento con relative misure di salvaguardia; 
  Vista altresi' la seduta del  Comitato  tecnico  dell'Autorita'  di
bacino del 4 marzo 2013, che ha approvato le modifiche apportate alle
norme del «Piano di bacino,  stralcio  "Assetto  idrogeologico''  del
fiume   Serchio   (P.A.I.),   l°   Aggiornamento»   derivate    dalla
concertazione avvenuta tra Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Toscana  e  Autorita'  di  bacino  del
fiume Serchio, conclusasi con la nota AOO-GRT/ Prot. 43499/ P.  80.10
del 13 febbraio 2013  dell'Assessore  all'ambiente  e  energia  della
Regione Toscana; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art.  66,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006,  a  decorrere  dal  21  dicembre
2010, data di adozione del «Progetto di  piano  di  bacino,  stralcio
"Assetto   idrogeologico''   del   fiume   Serchio    (P.A.I.),    1°
Aggiornamento», lo stesso e' stato messo a disposizione per eventuali
osservazioni del pubblico concedendo un periodo complessivo di  oltre
6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte; 
  Visto  la  delibera  n.  174,  dell'8  marzo  2013,  del   Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio,  con
la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge n.  152  del
2004, il Comitato stesso adotta il «Piano  di  bacino,  stralcio  per
l'assetto   idrogeologico   del   fiume   Serchio   (P.A.I.),   l   °
Aggiornamento»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n.  152
del 2006 e, ai  sensi  della  legge  n.  183  del  1989,  nei  limiti
dell'art. 175, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  con  le
modalita' di cui all'art. 66 dello  stesso  decreto  legislativo,  il
«Piano di bacino, stralcio  per  l'Assetto  idrogeologico  del  fiume
Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» (costituente variante al  vigente
Piano di  bacino,  stralcio  «Assetto  idrogeologico»  approvato  nel
2005), il quale e' allegato alla presente  deliberazione  come  parte
integrante e sostanziale. 
  Il Piano di cui al primo comma si compone  dei  seguenti  elaborati
(allegato 1): 
  1.1 Relazione di Piano; 
  1.2 Cartografia di Piano: 
  Tav. n. 3: Carta della franosita' del bacino del fiume  Serchio  in
scala 1:100.000; 
  Carta della franosita'  del  bacino  del  fiume  Serchio  in  scala
1:10.000: Sezioni 234110, 234120,  234150,  234160,  235090,  235130,
235140, 249030,  249040,  249070,  249080,  249110,  249120,  249150,
249160, 250010,  250020,  250030,  250050,  250060,  250070,  250080,
250090, 250100,  250110,  250120,  250130,  250140,  250150,  250160,
251010, 251020,  251050,  251060,  251070,  251090,  251100,  251110,
251130, 251140,  251150,  260080,  260110,  260120,  260150,  260160,
261010, 261020,  261030,  261040,  261050,  261060,  261070,  261080,
261090, 261100,  261110,  261130,  261140,  261150,  262010,  262020,
272040, 272080, 273010, 273020, 273030, 273050, 273060; 
  Tav. n. 4: Carta delle aree di pertinenza  fluviale  e  lacuale  in
scala 1:75.000; 
  Tav. da n. 4.1 a 4.7: Carta delle aree  di  pertinenza  fluviale  e
lacuale in scala 1:25.000; 
  Tav. n. 5.1: Carta delle  aree  inondabili  (Eventi  con  tempo  di
ritorno duecentennale) in scala 1:75.000; 
  Tav. da n. 5.1.1 a 5.1.4: Carta delle aree inondabili  (Eventi  con
tempo di ritorno duecentennale) in scala l:25.000; 
  Tav. n. 5.2: Carta delle  aree  inondabili  (Eventi  con  tempo  di
ritorno trentennale) in scala 1:75.000; 
  Tav. n. 5.2.1 a 5.2.4: Carta  delle  aree  inondabili  (Eventi  con
tempo di ritorno trentennale) in scala 1:25.000; 
  Tav. n. 5.3: Carta di sintesi delle aree inondabili  e  delle  aree
allagate in scala 1:75.000; 
  Tav. da n. 5.3.1 a 5.3.6: Carta di sintesi delle aree inondabili  e
delle aree allagate in scala 1:25.000; 
  Tav. n. 6: Carta degli interventi  per  la  riduzione  del  rischio
idraulico in scala 1:75.000; 
  Tav. n. 7: Carta di riferimento delle Norme di  Piano  nel  settore
del rischio idraulico in scala 1:75.000; 
  Tav. da n. 7.1 a 7.53: Carta di riferimento delle  Norme  di  Piano
nel settore del rischio idraulico in scala 1:10.000; 
  Tav. n. 8.1: Analisi preliminare degli effetti di possibili rotture
arginali - Due ipotetici scenari di esondazione in  riva  destra  per
eventi di piena duecentennale; 
  Tav. n. 8.2: Analisi preliminare degli effetti di possibili rotture
arginali - Due ipotetici scenari di esondazione in riva sinistra  per
eventi di piena duecentennale; 
  Tav. da n. 9.1 a 9.7: Carta di riferimento del  reticolo  idraulico
ed idrografico; 
  Tav. n. 10: Fiume Serchio - Fascia di rispetto arginale (Misure  di
salvaguardia, art. 46) 1:25.000. 
  1.3 Nonne di Piano, che modificano gli articoli 1, 6,  7,  11,  12,
13, 14, 15-bis, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 40,  41,  44,
46, 50, sopprimono l'art.  18  e  introducono  gli  articoli  22-bis,
23-bis, 25-bis, 25-ter, 50-bis, 51 e 52.